Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35400 - pubb. 04/08/2020

Responsabilità del notaio per omessa informazione sull’inefficacia del titolo del venditore e solidarietà con il venditore

Cassazione civile, sez. III, 15 Giugno 1999, n. 5946. Pres. Longo. Est. Segreto.


Notaio - Responsabilità verso le parti - Natura contrattuale - Obbligazione di mezzi - Attività preparatorie e successive - Consulenza - Integrazione del contratto ex art. 1374 c.c.


Notaio - Atto di trasferimento immobiliare - Visura dei registri immobiliari - Sentenza annotata che dichiara inefficace il titolo del venditore - Obbligo di informare o sconsigliare l’acquirente


Notaio - Diligenza del debitore qualificato - Art. 1176, comma 2, c.c. - Art. 2236 c.c. - Limitazione alla sola imperizia - Negligenza e imprudenza - Colpa lieve


Responsabilità contrattuale - Medesimo danno causato da inadempimenti di contratti diversi - Notaio e venditore - Solidarietà - Sussidiarietà dell’obbligazione del notaio - Esclusione


Notaio - Domanda di restituzione del prezzo - Qualificazione come domanda di risarcimento del danno emergente



La responsabilità del notaio verso le parti è contrattuale. Pur obbligato ai mezzi e non al risultato, il notaio deve compiere le attività preparatorie e successive, compresa la consulenza, necessarie perché l’atto realizzi il suo scopo tipico. È un’applicazione della regola di integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. Non rileva che la legge notarile non preveda espressamente questa responsabilità.


Salvo espressa dispensa delle parti, il notaio incaricato di un atto pubblico di trasferimento immobiliare deve verificare preventivamente le risultanze dei registri immobiliari. Risponde quindi se non informa l’acquirente, o non lo sconsiglia dallo stipulare, quando risulta annotata una sentenza che dichiara inefficace il titolo di acquisto del venditore.


Il notaio deve la diligenza specifica del debitore qualificato ex art. 1176, comma 2, c.c., che implica scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale. L’art. 2236 c.c. limita la responsabilità a dolo o colpa grave solo per l’imperizia nella soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Per la negligenza e l’imprudenza il notaio risponde anche per colpa lieve.


Più soggetti possono causare il medesimo danno con inadempimenti di contratti diversi, ciascuno stipulato con il danneggiato. Se le loro condotte concorrono in modo efficiente all’evento, rispondono in solido. L’obbligazione del notaio non è quindi sussidiaria rispetto a quella del venditore, salvo che la legge o le parti lo prevedano. (Nella specie, il notaio era stato condannato in solido con la venditrice a restituire il prezzo.)


Il giudice di merito può qualificare come domanda di risarcimento del danno la domanda con cui l’acquirente chiede al notaio la restituzione del prezzo pagato. Il riferimento al prezzo limita solo la domanda a quel particolare danno emergente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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