La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35457 - pubb. 03/03/2020

La responsabilità del medico e della struttura sanitaria per l’intervento rimasto senza esito: contatto sociale, diligenza dello specialista e onere della prova

Cassazione civile, sez. III, 13 Aprile 2007, n. 8826. Pres. Vittoria. Est. Scarano.


Responsabilità professionale – Struttura sanitaria – Contratto atipico di spedalità – Responsabilità contrattuale per fatto dei medici – Art. 1228 c.c. – Irrilevanza del rapporto di lavoro e della scelta del medico di fiducia inserito nella struttura


Responsabilità professionale – Medico dipendente della struttura – Contatto sociale – Natura contrattuale – Contenuto modellato sul contratto d’opera professionale


Responsabilità professionale – Medico specialista – Diligenza qualificata – Maggior rigore – Art. 2236 c.c. limitato all’imperizia – Normalità del risultato calibrata sulla struttura


Responsabilità professionale – Medico e struttura sanitaria – Onere della prova – Contratto e allegazione dell’inadempimento – Art. 2236 c.c. irrilevante per il riparto – Prova della particolare difficoltà a carico del medico


Responsabilità professionale – Medico – Distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato – Inidoneità a escludere la responsabilità – Insuccesso dell’intervento – Inalterazione dello stato del paziente


Responsabilità professionale – Struttura sanitaria pubblica – Contenuto del contratto – Finalità estetica dell’intervento – Necessità di specifico accordo – Onere della prova del paziente



L’accettazione del paziente in una struttura sanitaria conclude un contratto atipico di spedalità. La struttura risponde contrattualmente dei propri inadempimenti e, ai sensi dell’art. 1228 c.c., dei medici di cui si avvale, anche se non dipendenti. Non rileva che il paziente abbia scelto un medico di fiducia, purché inserito nella struttura.


La responsabilità del medico dipendente verso il paziente è contrattuale e nasce dal contatto sociale. Non è un’obbligazione di sola protezione: il rapporto ha per oggetto una prestazione modellata su quella del contratto d’opera professionale.


La condotta dello specialista si valuta con maggior rigore, secondo la perizia normale della sua categoria. L’art. 2236 c.c. riguarda solo l’imperizia nei problemi di particolare difficoltà. Il risultato esigibile si misura sulla specializzazione del medico e sulla dotazione della struttura in cui opera.


Il paziente deve provare il contratto e allegare la difformità della prestazione dal modello diligente. Medico e struttura devono provare che l’inesattezza dipende da causa non imputabile. L’art. 2236 c.c. non ripartisce l’onere della prova, ma serve solo a valutare la colpa. In caso di insuccesso, la particolare difficoltà della prestazione va provata dal medico.


Il medico non si esonera da responsabilità qualificando la sua obbligazione come di mezzi. Il mancato risultato non prova da solo l’inadempimento. È però insuccesso, che il medico deve giustificare provando un evento imprevedibile, anche il caso in cui l’intervento lasci inalterato il disturbo da curare, senza aggravarlo. (Nella specie, si trattava di una settorinoplastica a fini respiratori).


Il paziente che lamenta l’inadempimento deve provare il contenuto del contratto. Gli interventi con finalità estetica non sono normalmente erogati dalla struttura pubblica a carico dello Stato. Senza la prova di uno specifico accordo, non può quindi presumersi un consenso tacito su quella finalità, che rileva al più come effetto secondario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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