La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35489 - pubb. 17/12/2019

La pensione di inabilità civile non si detrae dal risarcimento dovuto dalla struttura sanitaria, perché ha natura assistenziale e un titolo diverso dall’illecito

Cassazione civile, sez. III, 18 Novembre 1997, n. 11440. Pres. Favara. Est. Marletta.


Errore diagnostico e ritardo terapeutico – Negligenza


Nesso causale – Criterio probabilistico


Art. 2236 c.c. – Esclusione della speciale difficoltà


Negligenza e imperizia – Distinzione


Compensatio lucri cum damno – Presupposti


Pensione di inabilità civile – Natura assistenziale



L’errore diagnostico che determini un ritardo nell’adozione della terapia idonea integra responsabilità dei sanitari per negligenza quando l’approfondimento diagnostico omesso rientri negli accertamenti ordinari esigibili in base alla diligenza professionale.


In materia di responsabilità sanitaria, il nesso causale tra condotta ed evento dannoso può essere accertato sulla base di un criterio di probabilità, quando risulti che un tempestivo intervento terapeutico avrebbe verosimilmente evitato o attenuato l’evento lesivo.


La limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c. non trova applicazione quando il caso clinico non implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ma richieda soltanto un adeguato approfondimento diagnostico secondo le conoscenze mediche ordinarie.


L’art. 2236 c.c. non esclude la responsabilità del professionista per negligenza o imprudenza, restando la limitazione ai soli casi di imperizia in presenza di speciale difficoltà tecnica.


La compensatio lucri cum damno è applicabile solo quando il vantaggio patrimoniale e il danno derivino dal medesimo fatto illecito e siano sorretti dal medesimo titolo giuridico.


La pensione di inabilità civile ha natura assistenziale e non risarcitoria, fondandosi su un titolo diverso dall’illecito e rispondendo a finalità di solidarietà sociale, sicché il suo importo non può essere detratto dal risarcimento del danno. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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