Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3579 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 14 Febbraio 2011, n. 3568. Est. Segreto.


Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Trasporto marittimo internazionale - Polizza di carico - Valida clausola di deroga della giurisdizione italiana riportata nel documento - Operatività anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo - Sussistenza - Fondamento.

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Clausola contrattuale di proroga della giurisdizione italiana - Validità - Domicilio in Italia di entrambe le parti - Decisione in base alla legge italiana - Necessità - Fondamento.

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Clausola contrattuale attributiva della giurisdizione al giudice straniero - Individuazione di tale giudice nell'ambito dell'ordinamento straniero - Questione di competenza e non di giurisdizione - Conseguenze - Clausola di proroga che prevede la possibilità di agire davanti a cinque diversi tribunali - Validità - Sussistenza - Fondamento.



In tema di trasporto marittimo, la clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano che le parti contraenti, nel concorso dei presupposti e dei requisiti fissati dal diritto comune o dal diritto speciale internazionale applicabile al rapporto, abbiano validamente inserito nel contratto e riportato nell'originale negoziabile della polizza di carico, è operante anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo secondo la relativa legge di circolazione, senza che si renda, all'uopo, necessaria la ripetizione, ad ogni suo trasferimento, degli adempimenti formali (presupposti della sua validità) fra detti contraenti, in considerazione della stretta connessione fra esecuzione del trasporto e diritto alla consegna della merce che scaturisce dalla polizza in favore del portatore. (massima ufficiale)

Alla luce dell'art. 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e degli artt. 2, 17 e 23 del Regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, la validità di una clausola contrattuale di proroga della giurisdizione italiana in favore di un giudice straniero deve essere decisa, ove entrambe le parti in causa abbiano domicilio in Italia, secondo il diritto italiano - e quindi in base al citato art. 4 - anziché secondo il menzionato Regolamento comunitario, poiché manca, in tal caso, qualsiasi connotato di "internazionalità" della controversia. (massima ufficiale)

In tema di giurisdizione del giudice italiano, una volta accertato il difetto di giurisdizione dello stesso in virtù di una clausola contrattuale di proroga in favore del giudice straniero, l'individuazione, nell'ambito dell'ordinamento straniero, del giudice che dovrà conoscere della controversia non configura una questione di validità della clausola medesima, bensì una questione di competenza che il giudice straniero adito potrà essere chiamato a risolvere; ne consegue che deve ritenersi valida la clausola di proroga con la quale si prevede che ogni azione dovrà essere promossa davanti ad uno fra cinque diversi tribunali del Paese straniero. (massima ufficiale)


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