Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33746 - pubb. 08/10/2025

Nuovo art. 2407 c.c.: la Corte d’Appello di Venezia sull’applicazione ai fatti pregressi all’entrata in vigore della norma

Appello Venezia, 30 Settembre 2025. Pres. Zanon. Est. Marani.


Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale – Novella di cui alla legge n. 35/2025 – Limite massimo di risarcimento del danno di cui all’art. 2407 comma 2 c.c. – Applicazione ai fatti pregressi all’entrata in vigore della norma – Esclusione – Calcolo del limite – somma di tutti i compensi percepiti nel periodo in contestazione



L’art. 2407 comma 2, cod. civ., modificato dalla legge n. 35/25, ha natura sostanziale, con la conseguenza che il limite legale di responsabilità dei sindaci introdotto dalla norma, è destinato ad applicarsi, in assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale, sulla base del generale principio di cui all’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore.
Il limite legale è, in ipotesi, costituito da tutti i compensi pattuiti per il periodo cui si riferisce la mancata rilevazione delle irregolarità di bilancio. (Alberto Rinaldi) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Alberto Rinaldi di Verona – Associazione Concorsualisti


Il testo integrale