Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11389 - pubb. 16/10/2014

Riconoscimento del privilegio artigiano e valorizzazione della distinzione tra contratto d’opera e contratto di appalto

Cassazione civile, sez. VI, 26 Settembre 2014, n. 20390. Est. De Chiara.


Privilegio - Privilegio artigiano - Contratto d’opera il contratto di appalto - Distinzione - Rilevanza



Ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano, assume rilievo la distinzione tra l’appalto e il contratto d’opera, figure contrattuali che, se per un verso hanno in comune l’obbligazione verso il committente di compiere a fronte di un corrispettivo un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi la esegue, per altro verso si distinguono per il fatto che l’opera o il servizio comportano, nella prima, un’organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto e, nella seconda fattispecie, il prevalente lavoro dell’obbligato medesimo, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia e da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa desumibile dall’articolo 2083 c.c. Solo valorizzando il diverso profilo del modulo produttivo che fa capo all’obbligato e non quello della natura, dell’oggetto e del contenuto della prestazione, il giudice del merito può correttamente qualificare come appalto o come contratto d’opera il rapporto negoziale con il quale un imprenditore si sia obbligato, verso un corrispettivo e senza vincoli di subordinazione, al compimento di un’opera o di un servizio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli


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