Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16453 - pubb. 22/12/2016
Piano del consumatore: garanzia a favore di imprenditore, moratoria di un anno, durata del piano e valutazione di convenienza
Tribunale Rovigo, 13 Dicembre 2016. Est. Martinelli.
Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Requisiti di accesso alla procedura - Obblighi di garanzia nei confronti di soggetto esercente attività di impresa - Ammissibilità - Limiti
Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Moratoria di un anno per il pagamento dei creditori muniti di prelazione - Derogabilità - Esclusione
Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Durata
Sovraindebitamento - Valutazione di convenienza - Attestazione - Riduzione del valore per effetto delle procedure di liquidazione
Può essere definito consumatore, ai fini dell’accesso alla procedura di sovraindebitamento, colui che abbia prestato garanzia a favore di terzi per consentire l’inizio di un’attività imprenditoriale a lui non riconducibile e che, per l’assenza di indici del futuro insuccesso di tale attività, consentono di escludere profili di negligenza nell’assunzione dell’obbligazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il chiaro dettato legislativo di cui all’articolo 8 della legge n. 3 del 2012 non consente di derogare al limite di un anno per la moratoria nel pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Benché la legge n. 3 del 2012 non ponga alcun limite temporale alla durata del piano del consumatore, può validamente applicarsi il limite temporale quinquennale individuato dalla giurisprudenza con riferimento alla durata del piano di concordato preventivo, soluzione da interpretarsi con particolare rigore in considerazione della natura sostanzialmente coattiva del piano del consumatore, ove i creditori non possono votare ed esprime il proprio consenso o dissenso sulla proposta del debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Pur essendo il vaglio del giudice, in ordine alla convenienza del piano rispetto alla soluzione liquidatoria, rimesso alla fase di opposizione del creditore, appare opportuno che l’attestazione tenga presente la probabile riduzione dell’importo del valore di stima che solitamente si verifica nell’ambito delle procedure di espropriazione forzata individuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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