Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19880 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. III, 14 Giugno 1967, n. 1354. Est. Bartolomei.


Fallimento - Esecuzione forzata - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali - Eccezioni - Eccezioni previste da leggi speciali anteriori alla legge fallimentare - Validità - Esecuzione fiscale



La legge fallimentare ( R.d. 16 marzo 1942, n.267), ponendo all'art. 51 il divieto di iniziare, o proseguire, una volta dichiarato il fallimento, azioni esecutive individuali su beni compresi nel fallimento stesso - salva diversa disposizione di legge - non intende annettere, quali eccezioni a tale divieto, soltanto quelle previste dal successivo art. 53 a favore dei creditori muniti di pegno o di alcuni tipi di privilegio pertanto, ove leggi speciali anteriori ammettano la possibilità di procedure esecutive individuali, pure in pendenza del fallimento, esse conservano la loro validità anche dopo l'entrata in vigore della predetta legge fallimentare. Conseguentemente, deve ritenersi ancora in vigore l'art. 97 del T.U. Sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R.d. 17 ottobre 1922, n.1401 ( e successive modificazioni) in virtù del quale l'esecuzione fiscale può aver luogo, date le particolari esigenze di prontezza cui e preordinata la riscossione dei Tributi, anche se il debitore si trovi in stato di fallimento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato