Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20445 - pubb. 11/09/2018
Concessione di termine per integrazione del piano quando l’imprenditore opta per l'accordo di ristrutturazione dei debiti
Cassazione civile, sez. I, 12 Aprile 2018, n. 9087. Est. Paola Vella.
Concordato preventivo - Termine ex art. 162, comma 1, l.fall. - Discrezionalità - Accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. - Applicabilità - Fondamento
La concessione del termine di cui all'art. 162, comma 1, l.fall., può essere disposta anche in favore del debitore che, sciogliendo la riserva formulata con il ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall., alla scadenza del termine opti per il deposito non già della proposta di concordato preventivo, bensì della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis, comma 1, l.fall., in quanto detta ultima procedura riveste carattere concorsuale e si pone, nell'impianto normativo, in termini di interscambiabilità con il concordato. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ In generale
Natura dell'accordo di ristrutturazione - ∙ Termine per l'integrazione
- ∙ Termine e domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti
Testo Integrale