Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28032 - pubb. 15/10/2022

Ripartizione delle spese per le parti comuni tra venditore ed acquirente dell'immobile

Cassazione civile, sez. II, 20 Giugno 2022, n. 19756. Pres. Bertuzzi. Est. Trapuzzano.


Ripartizione delle spese per le parti comuni tra venditore ed acquirente dell'immobile - Natura dell'obbligazione - Finalità



In tema di condominio negli edifici, non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, nè per il tramite del vincolo solidale di cui all'art. 63 disp. att. c.c., né attraverso la previsione dettata in tema di comunione ordinaria di cui all'art. 1104 c.c., chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente a tali spese. (massima ufficiale)




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