Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29454 - pubb. 08/07/2023

La Cassazione sulle modalità di produzione dei documenti

Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 2023, n. 19006. Pres. Cristiano. Est. Tricomi.


Processo civile - Produzione di documenti - Oneri della parte



Quando la domanda si fonda su documenti, l’attore ha l'onere di indicare in modo specifico nell’atto introduttivo del giudizio (art.163, terzo comma, n.5, cod. proc .civ.) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att. cod. proc. civ. e comunicato alle altre parti ex art. 87 disp. att. cod. proc. civ..


Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché l’indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all’interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica (Cass. 11617/2011).


[Nel caso di specie, il ricorrente non aveva assolto a tale onere, atteso che l’indice del suo fascicolo di parte non faceva accenno alla documentazione di cui assume la valenza probatoria, costituita da un elevatissimo numero di e-mail, ma elencava fra le produzioni solo il supporto informatico in cui le mail sarebbero state riversate e di cui, unicamente, il cancelliere ha attestato il deposito (vidimando, per l’appunto, l’indice in cui lo si identificava come documento 16): il fatto (per il vero indimostrato) che all’interno di tale supporto i files fossero stati organizzati in cartelle indicizzate è privo di rilevanza e non consente di superare le conclusioni del tribunale, che ha correttamente osservato come l’indice dovesse, piuttosto, contenere l’elenco dettagliato delle mail, delle quali l’opponente avrebbe anche dovuto illustrare la specifica rilevanza rispetto alla propria tesi difensiva.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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