Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33027 - pubb. 06/05/2025
Concordato preventivo: rilievo dell’incompetenza e misure protettive
Cassazione civile, sez. I, 09 Aprile 2025, n. 9371. Pres. Di Marzio. Est. Campese.
Concordato preventivo – Rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza – Momento utile
Competenza territoriale – Concordato con riserva – Misure protettive e assegnazione dei termini – Atti non preclusivi
Regolamento di competenza – Ammissibilità contro l’ordinanza dichiarativa di incompetenza nel concordato preventivo
Nel procedimento di concordato preventivo, la rilevazione d’ufficio della incompetenza territoriale da parte del tribunale è ammissibile solo dopo il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 39 CCII, momento in cui il giudice è effettivamente investito del potere di delibazione sulla domanda.
La concessione di misure protettive e l’adozione del decreto di assegnazione dei termini ex art. 44 CCII non precludono la successiva declaratoria d’incompetenza territoriale, trattandosi di provvedimenti privi di natura decisoria e adottati in fase interlocutoria, prima del vaglio sull’ammissibilità della proposta.
È ammissibile il regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza che dichiari l’incompetenza territoriale nel procedimento di concordato preventivo, anche alla luce del principio affermato da Cass., SU, n. 20666/2019, recepito in via analogica dal Codice della crisi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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