Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33031 - pubb. 06/05/2025

Inammissibile la procedura del consumatore promossa dall’imprenditore cancellato con debiti d’impresa

Tribunale Gela, 26 Marzo 2025. Est. Sgroi.


Procedura del consumatore ex art. 67 CCII – Imprenditore individuale cessato – Residua debitoria d’impresa – Inammissibilità – Accollo interno dei debiti d’impresa – Irrilevanza – Condizioni



Non può accedere alla procedura del consumatore ex art. 67 CCII il debitore già titolare di ditta individuale cancellata con residui debiti d’impresa, dunque contratti per scopi inerenti alla sua attività imprenditoriale, e come tali non deducibili in un piano del consumatore, non rilevando, ai fini della qualificazione del ricorrente come “consumatore” ex art. 2, comma 1, lett. e, CCII, né la sopravvenuta cancellazione dell’impresa individuale dal registro delle imprese, né l’accollo di tali debiti da parte della figlia del ricorrente, ove si tratti di un mero accollo cd. interno, a cui i creditori non hanno né prestato adesione ex art. 1273, comma 1, c.c., né dichiarato espressamente di liberare il debitore ex art. 1273, comma 2, c.c., sicchè il debitore odierno ricorrente continua a rispondere di tali debiti, assunti quale titolare di impresa individuale, in solido con il terzo accollante ex art. 1273, comma 3, c.c. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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