Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33036 - pubb. 07/05/2025
La Cassazione sui rapporti tra il procedimento di concordato e la dichiarazione di fallimento
Cassazione civile, sez. I, 24 Aprile 2025, n. 10819. Pres. Ferro. Est. D'Aquino.
Giudicato esterno – Limiti di efficacia rispetto alla domanda di fallimento
Procedimento prefallimentare – Riunione con il procedimento di concordato – Conseguenze
Dichiarazione di fallimento – Persistenza dell’interesse dei creditori – Assenza di necessità di nuovo ricorso
Impugnazione della dichiarazione di fallimento – Effetti sulla domanda di concordato preventivo
La revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, determinata dall’illegittimità del decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, comporta effetti rescindenti limitati all’annullamento del decreto impugnato e non estende il giudicato alla valutazione dei presupposti della dichiarazione di fallimento, che restano impregiudicati.
"Nell’ipotesi di riunione tra procedimento per dichiarazione di fallimento e procedimento di concordato preventivo, la domanda di fallimento resta sospesa sino all’esito della domanda di concordato, ma non si estingue in caso di regressione del procedimento per illegittimità dell’inammissibilità del concordato."
La rinuncia alla domanda di concordato preventivo, a seguito della regressione del procedimento per revoca del decreto di inammissibilità, consente la riattivazione dell’originario procedimento prefallimentare e la dichiarazione di fallimento sulla base delle domande già proposte, senza necessità di deposito di un nuovo ricorso da parte dei creditori istanti."
L’impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento che contesti la legittimità della pronuncia di inammissibilità del concordato non comporta effetti sul merito delle domande di fallimento, atteso che il decreto di inammissibilità non è autonomamente impugnabile e la revoca del fallimento ha effetto meramente rescindente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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