Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33041 - pubb. 08/05/2025
Sovraindebitamento: nella liquidazione del patrimonio le spese del gestore della crisi non costituiscono uscite di carattere generale
Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 2025, n. 6865. Pres. Terrusi. Est. Pazzi.
Sovraindebitamento - Procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore ex art. 14-ter, comma 3, l. n. 3 del 2012 - Spese del gestore della crisi - Uscite di carattere generale nell’interesse della procedura - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Ripartizione sul ricavato dei beni oggetto di pegno ed ipoteca - Impossibilità
In tema di sovraindebitamento, nel procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore di cui all'art. 14-ter, comma 3, l. n. 3 del 2012, le spese del gestore della crisi non costituiscono uscite di carattere generale della procedura sostenute nell'interesse di tutti i creditori e, di conseguenza, non possono essere ripartite, in via proporzionale, sul ricavato dei beni oggetto di ipoteca o pegno e ciò in ragione del rilievo che la procedura de qua è di natura volontaria, aprendosi su iniziativa e nell'interesse dello stesso debitore e non dei creditori, che, infatti, non ricevono alcuno specifico vantaggio dall'avvio della stessa, in luogo della proposizione di azioni esecutive individuali nei confronti del proprio debitore. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Sovraindebitamento
- ∙ Crediti prededucibili sorti nel corso della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato
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