Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33045 - pubb. 08/05/2025
Attività del liquidatore nell’accertamento del passivo ex art. 273 CCII
Tribunale Pordenone, 04 Aprile 2025. Pres. Piccin. Est. Tesco.
Liquidazione Controllata – Accertamento del passivo ex art. 273 CCII – Attività del Liquidatore – Credito al consumo – Verifica d’ufficio di eventuali clausole vessatorie – Necessità
Nella procedura di liquidazione controllata, in sede di accertamento del passivo ex art. 273 CCII, il Liquidatore dovrà compiere un effettivo accertamento dei crediti vantati nei confronti del debitore, nonché una graduazione degli stessi nel puntuale rispetto delle legittime cause di prelazione; nell’interesse tanto del debitore quanto della massa dei creditori, potrà eccepire fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei crediti oggetto di domanda di insinuazione, nonché l’inefficacia dei titoli sui quali il credito o la relativa prelazione sono fondati.
Qualora il credito sia originato da rapporti di consumo, il Liquidatore dovrà altresì esaminare “d’ufficio” il contratto concluso con il professionista e vagliare la vessatorietà di eventuali clausole ex artt. 33 e ss del Codice del Consumo, al fine di garantire al consumatore il massimo grado di protezione, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (Cfr ex multis Corte giust. 17 maggio 2022, Ibercaja Banco); le clausole vessatorie, infatti, ai sensi della normativa europea e interna vigente, non possono vincolare il consumatore; eventuali clausole che determinino un significativo squilibrio di diritti e obblighi tra consumatore e professionista e che abbiano un impatto sulla pretesa creditoria oggetto di insinuazione dovranno essere quindi ritenute inefficaci in sede di insinuazione al passivo. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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