Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33050 - pubb. 09/05/2025

Modalità di notificazione ex art. 15, comma 3, l.fall. del provvedimento di rinvio della prima udienza

Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 2025, n. 4321. Pres. Cristiano. Est. Dongiacomo.


FALLIMENTO - Modalità di notificazione ex art. 15, comma 3, l.fall. - Provvedimento di rinvio della prima udienza - Applicabilità - Fattispecie



Ove il giudice abbia disposto la notifica del provvedimento di rinvio della prima udienza, il relativo procedimento notificatorio è comunque retto dalle speciali modalità previste dall'art. 15, comma 3, l.fall., non essendovi ragioni per ritenere che nell'istruttoria prefallimentare, ispirata a esigenze di celerità e speditezza, il procedimento notificatorio debba variare a seconda del tipo di provvedimento da notificare.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la nullità della sentenza e la violazione del contraddittorio per effetto della notificazione di un provvedimento di rinvio, disposta in assenza di prova della comunicazione di altro precedente rinvio d'ufficio, eseguita ai sensi dell'art. 15 l.fall., anziché ex art. 140 c.p.c.). (massima ufficiale)


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