Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33052 - pubb. 09/05/2025

Transazione fiscale e opposizione tardiva dell’Amministrazione finanziaria

Appello L'Aquila, 18 Aprile 2025. Pres. Fabrizio. Est. Ria.


Transazione fiscale – Opposizione – Decorrenza del termine


Transazione fiscale – Cram down – Opposizione tardiva – Limiti al sindacato giudiziale



Il termine di 30 giorni per proporre opposizione ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni riconosciuto alle amministrazioni pubbliche per valutare la proposta di transazione fiscale, anche se la pubblicazione al registro delle imprese sia avvenuta prima di tale decorso.

 

In caso di opposizione tardiva dell’amministrazione finanziaria, il giudice può comunque valutare d’ufficio i presupposti per l’omologazione forzosa, ma non può riesaminare integralmente i motivi di opposizione tardivamente formulati, né recuperare in via surrettizia il dissenso espresso oltre i termini.

 

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La Corte d’Appello di L’Aquila ha rigettato il reclamo dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti pronunciata dal Tribunale di Vasto.

Il reclamo era fondato sulla ritenuta intempestività dell’omologa e sulla violazione dei requisiti di convenienza della proposta di transazione fiscale.

La Corte ha innanzitutto confermato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII, in quanto proposta oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni concesso all’Amministrazione finanziaria per valutare la proposta.

Ha inoltre chiarito che tale termine decorre dalla scadenza del periodo di 90 giorni ex art. 1-bis del d.l. 69/2023 (conv. L. 103/2023) e non già dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese.

La Corte ha poi rilevato che la comunicazione di non adesione trasmessa dall’Agenzia il 30.5.2024, pur non costituendo formale opposizione, ha comunque fatto decorrere il termine per la proposizione della stessa.

Nel merito, la Corte ha comunque ritenuto che la proposta transattiva fosse conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, e che le doglianze dell’Agenzia non presentavano elementi concreti idonei a sovvertire le conclusioni dell’attestatore e del commissario giudiziale.

Il sindacato giudiziale sulla convenienza, ha aggiunto la Corte, può e deve estendersi anche in assenza di opposizione tempestiva, ma non può tradursi nel recupero integrale dei motivi di opposizione tardivamente formulati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. A. D.


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