Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33055 - pubb. 09/05/2025

La modifica della proposta e del piano nel concordato semplificato

Tribunale Velletri, 20 Dicembre 2024. Pres. La Malfa. Est. Aratari.


Concordato semplificato – Inammissibilità delle modifiche ex art. 118-bis CCII


Proposta di concordato – Irretrattabilità post omologazione – Limiti delle modifiche


Sopravvenienze – Rilevanza solo se imprevedibili e non conosciute – Dovere di informazione



L’art. 118-bis CCII, che consente la modifica del piano per l’adempimento della proposta nel concordato in continuità aziendale, non è applicabile al concordato semplificato, che ha natura esclusivamente liquidatoria ed è estraneo al rinvio selettivo operato dall’art. 25-sexies, comma 8, CCII.


Nel concordato semplificato non è ammesso modificare la proposta già omologata, essendo essa assistita dal giudicato di omologa; le modifiche consentite ex art. 118-bis CCII, anche nel loro ambito proprio, riguardano unicamente il piano e non la proposta concordataria, che resta intangibile.


Una circostanza sopravvenuta può rilevare ai fini di modifiche del piano solo se non conosciuta o conoscibile al momento della proposta; la conoscenza pregressa e la mancata comunicazione agli organi della procedura escludono l’eccezionalità del fatto e ne impediscono la valorizzazione come causa giustificativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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