Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33056 - pubb. 10/05/2025
Recupero di aiuti di Stato e insinuazione tardiva al passivo: prevalenza del diritto UE e disapplicazione dell’art. 101 l.fall.
Cassazione civile, sez. I, 11 Aprile 2025, n. 9451. Pres. Terrusi. Est. Crolla.
Aiuti di Stato – Recupero – Disapplicazione della disciplina decadenziale nazionale
Primato del diritto UE – Recupero di aiuti di Stato – Limiti della certezza giuridica nazionale
Insinuazione tardiva – Recupero aiuti – Inapplicabilità del termine annuale ex art. 101 l.fall.
Principio di effettività – Recupero aiuti – Prevalenza su norme interne preclusive
Nel giudizio di accertamento dello stato passivo fallimentare, il giudice è tenuto, in virtù dei principi di effettività e di leale collaborazione, a disapplicare l’art. 101 l.fall. quando esso costituisce un ostacolo al perseguimento del risultato imposto dal diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Le decisioni della Commissione europea che impongono il recupero di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno vincolano il giudice nazionale, che deve disapplicare, anche d’ufficio, ogni norma interna – compresi i termini decadenziali – che ne impedisca l’attuazione effettiva, in conformità al principio del primato del diritto unionale.
Il termine annuale per l’insinuazione tardiva previsto dall’art. 101, commi 1 e 4, l.fall. non si applica quando l’oggetto del credito è rappresentato dal recupero di aiuti di Stato illegittimi, essendo tale attività soggetta a regole autonome imposte dal diritto dell’Unione e volte a ripristinare la parità concorrenziale.
In materia di aiuti di Stato, le norme nazionali che stabiliscono preclusioni procedurali o decadenziali non possono essere applicate in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto dell’Unione al recupero degli aiuti, dovendosi garantire l’effettività del rimedio comunitario.
La Corte di cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“Nel giudizio di accertamento dello stato passivo fallimentare, il giudice preposto alla trattazione una domanda di ammissione di un credito per il recupero di aiuti di Stato conseguente a una decisione della Commissione europea relativa a somme ottenute dall’imprenditore fallito sulla base di una normativa nazionale confliggente con i principi eurounitari in materia di concorrenza è tenuto, in virtù dei canoni di effettività e leale collaborazione, a disapplicare l’art. 101 comma 6 l.fall. quando tale norma venga a costituire ostacolo o impedimento al perseguimento in concreto del risultato imposto dal diritto comunitario.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
Testo Integrale