Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33058 - pubb. 10/05/2025
Al liquidatore del patrimonio si applica lo statuto del curatore
Cassazione civile, sez. I, 30 Aprile 2025, n. 11447. Pres. Ferro. Est. D'Aquino.
Liquidazione del patrimonio – Stato passivo – Legittimazione esclusiva del liquidatore
Equiparazione tra liquidazione e fallimento – Estensione del ruolo del liquidatore
Prededuzione del compenso del difensore – Impugnazione inammissibile da parte del debitore
In tema di procedura di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012, non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo, spettando tale prerogativa al solo liquidatore, quale rappresentante della massa dei creditori, anche in assenza di una norma espressa analoga all’art. 98 l. fall.
Il liquidatore del patrimonio del debitore svolge, per espressa equiparazione normativa, funzioni analoghe a quelle del curatore fallimentare, tra cui l’amministrazione del patrimonio, l’esercizio delle azioni a tutela della massa e la gestione dello stato passivo; tale funzione sostitutiva esclude ogni legittimazione autonoma del debitore in relazione ai rapporti patrimoniali concorsuali.
Il debitore non è legittimato a contestare in proprio la mancata prededuzione del credito del proprio difensore nella procedura di liquidazione del patrimonio, trattandosi di decisione che incide sullo stato passivo e rientra nella sfera di legittimazione esclusiva del liquidatore.
La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“In tema di procedura di liquidazione del patrimonio, non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare il decreto di formazione dello stato passivo a termini degli artt. 14- octies, comma 4 e 10, comma 6, l. n. 3/2012, attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie dei creditori e non in qualità di avente causa del debitore.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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