Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33072 - pubb. 14/05/2025
Ipoteca prestata da terzo, credito in ammortamento e accantonamento delle somme
Tribunale Avellino, 14 Marzo 2025. Est. Russolillo.
Ipoteca prestata da terzo – Partecipazione al riparto – Verifica endoconcorsuale del credito garantito
Credito in ammortamento – Inesigibilità del credito – Inammissibilità del prelievo
Accantonamento delle somme – Soluzione conciliativa in assenza di riserva ex lege
Riparto fallimentare – Protezione del diritto potenziale al prelievo – Limiti e modalità dell’accantonamento
Il titolare di ipoteca iscritta su bene del fallito in qualità di terzo datore ha diritto a partecipare al riparto del ricavato della liquidazione, anche senza previa insinuazione al passivo, purché sia verificata l’opponibilità della garanzia e l’esistenza del credito garantito, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite n. 8557/2023.
In assenza di scadenza o inadempimento del mutuatario garantito, il titolare dell’ipoteca non ha diritto al prelievo delle somme nel riparto, non potendo trovare applicazione la regola dell’art. 55, comma 2, l.f., valida solo per i debiti del fallito.
In presenza di garanzia reale su bene del fallito, a fronte di credito non ancora esigibile, è ammissibile l’accantonamento della somma corrispondente al credito residuo, con eventuale successivo riconoscimento del diritto al prelievo all’insorgere dell’inadempimento, in analogia alla fideiussione non escussa.
L’accantonamento disposto in favore del titolare di garanzia reale non escutibile è compatibile con le regole del concorso e risponde alla necessità di evitare l’effetto irretrattabile della distribuzione fallimentare su somme potenzialmente spettanti a un terzo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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