Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33081 - pubb. 15/05/2025

Liquidazione coatta amministrativa, opposizione e omesso deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza notificata ai commissari

Cassazione civile, sez. I, 11 Aprile 2025, n. 9452. Pres. Terrusi. Est. Crolla.


Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione - Omesso deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza notificata ai commissari - Improcedibilità del ricorso in applicazione analogica dell'art. 348 c.p.c. - Sussistenza - Sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione in giudizio della controparte - Esclusione - Ragioni



Nell'ambito della procedura della liquidazione coatta amministrativa, la costituzione dell'opponente si realizza secondo una scissione articolata in due adempimenti, di cui il primo - il deposito del ricorso - determina l'introduzione del giudizio a contraddittorio differito, mentre l'altro - il deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificato - perfeziona e completa la costituzione, consentendo al tribunale adito di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, di talché l'omesso deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificata ai commissari determina l'improcedibilità del ricorso, in applicazione analogica dell'art. 348 c.p.c., non risultando ammissibile neppure la sanatoria del vizio in conseguenza dell'avvenuta costituzione della controparte nel termine assegnato, atteso che la sanzione dell'improcedibilità è diretta a colpire l'inattività della parte e a garantire il giusto processo e la sua ragionevole durata. (massima ufficiale)




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