Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33085 - pubb. 15/05/2025

Tribunale di Rimini: si applicano al concordato minore le regole sostanziali dell’art. 88 CCII

Tribunale Rimini, 07 Gennaio 2025. Est. Miconi.


Concordato Minore - Trattamento crediti tributari e previdenziali - Regole di riparto - Applicabilità dell’art. 88 CCII, comma 1, secondo e terzo periodo - Sussistenza



Al concordato minore si applicano le regole sostanziali di trattamento del credito tributario e previdenziale contenute nell’art 88, comma 1, secondo e terzo periodo, CCII, che pone il divieto di trattamento deteriore rispetto “a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole“, in forza del richiamo alla disciplina del concordato preventivo contenuto nell’art 74, comma 4, CCII, non essendo ragionevole ritenere che tale tipo di debito, di rilievo pubblico, possa essere posposto ad altri crediti chirografari, se non in caso di espressa previsione. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


Si rinvia al commento di A. MANCINI – A. MUNARIN, “I crediti erariali e previdenziali nel concordato minore: il richiamo delle regole sostanziali dell’art. 88 CCII”, in questa Rivista



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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