Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33088 - pubb. 16/05/2025

La sola presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto è sufficiente a impedire la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale?

Appello Bologna, 14 Aprile 2025. Pres. Velotti. Est. Lama.


Composizione negoziata – Misure protettive – Necessità della pubblicazione


Misure protettive – Funzione e presupposti – Conoscibilità formale da parte dei creditori


Rinvio dell’udienza – Facoltà e non diritto – Irrilevanza ai fini della validità del procedimento


Preferibilità del piano rispetto alla liquidazione – Irrilevanza in assenza di presupposti procedurali



Nel procedimento di composizione negoziata della crisi, la sola presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto non è sufficiente a impedire la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; l’effetto impeditivo decorre solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza con accettazione dell’esperto, ai sensi dell’art. 18, comma 4, CCII.


La previsione della pubblicazione nel registro delle imprese quale condizione per l’efficacia delle misure protettive garantisce la conoscibilità formale dell’impedimento da parte dei creditori, evitando iniziative giudiziarie costose e infruttuose; tale requisito non può essere surrogato da interpretazioni estensive.


La mancata concessione di un differimento dell’udienza per la nomina dell’esperto non integra vizio processuale, trattandosi di facoltà rimessa al prudente apprezzamento del giudice; il diniego non determina nullità né violazione del diritto di difesa.


La maggiore convenienza prospettica di un piano di risanamento rispetto alla liquidazione giudiziale non costituisce motivo ostativo all’apertura della procedura, se non sussistono i presupposti procedurali per l’operatività della composizione negoziata, come la pubblicazione della nomina dell’esperto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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