Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33091 - pubb. 16/05/2025

Sanatoria della nullità del giudizio di primo grado derivante dalla mancata partecipazione del debitore esecutato

Cassazione civile, sez. III, 18 Novembre 2024, n. 29629. Pres. De Stefano. Est. Rossi.


ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - Opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. - Nullità del giudizio di primo grado per omessa partecipazione del debitore esecutato - Intervento del litisconsorte pretermesso in appello - Sanatoria della nullità - Dichiarazione di accettazione del contenuto della sentenza di primo grado - Necessità - Sussistenza



Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, la nullità del giudizio di primo grado derivante dalla mancata partecipazione del debitore esecutato, litisconsorte necessario con il terzo opponente e il creditore procedente, è sanata soltanto se il litisconsorte pretermesso, intervenendo nel grado d'appello, dichiara di accettare senza riserve il contenuto della sentenza di primo grado. (massima ufficiale)




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