Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33100 - pubb. 17/05/2025

Composizione negoziata: la vendita immobiliare rientra tra gli atti autorizzabili?

Tribunale Napoli, 07 Maggio 2025. Est. Feo.


Composizione negoziata – Vendita immobiliare – Non rientra tra gli atti autorizzabili ex art. 22, lett. d), CCII


Atto di straordinaria amministrazione – Compatibilità con il piano – Controllo dell’Esperto e vincolo del prezzo


Misure cautelari atipiche – Ammissibilità subordinata a istruttoria documentata



La vendita di un bene immobile da parte dell’impresa in composizione negoziata, anche se strategico o di rilevante valore, non costituisce atto soggetto ad autorizzazione giudiziale ex art. 22, lett. d), CCII, ove non si tratti di cessione di azienda o di ramo d’azienda, ma ricade nella disciplina degli atti di straordinaria amministrazione soggetti a previa comunicazione all’Esperto.


L’atto di dismissione immobiliare è ammissibile in composizione negoziata se funzionale alla realizzazione del piano di risanamento, purché comunicato all’Esperto e in assenza di opposizione; il prezzo deve essere vincolato su conto dedicato della società e destinato esclusivamente al soddisfacimento dei creditori.


La richiesta di misure cautelari atipiche a tutela del patrimonio aziendale non può essere accolta in assenza di un quadro documentale aggiornato sugli accordi raggiunti, sui creditori soddisfatti e sull’effettiva funzionalità delle misure al buon esito del percorso di risanamento; il Giudice può rinviare la decisione per l’integrazione istruttoria e il deposito di un parere aggiornato dell’Esperto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Valentina Centonze


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