Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33109 - pubb. 20/05/2025

Concordato preventivo: l’assistenza in giudizi tributari non può essere automaticamente qualificata come atto di ordinaria amministrazione

Cassazione civile, sez. I, 23 Aprile 2025, n. 10652. Pres. Terrusi. Est. Fidanzia.


Concordato preventivo – Prededuzione – Atti legalmente compiuti – Necessaria distinzione tra atti ordinari e straordinari


Concordato preventivo – Prededuzione – Attività professionale – Assistenza nel contenzioso tributario – Non automaticamente atto ordinario


IVA – Credito di rivalsa – Rilevanza civilistica del momento di esecuzione della prestazione



Ai fini della prededucibilità dei crediti sorti nella fase prenotativa ex art. 161, comma 7, l.fall., è necessario che l’atto da cui il credito deriva rientri tra quelli di ordinaria amministrazione; ove si tratti di atto straordinario, occorre la preventiva autorizzazione del tribunale e la mancata verifica della natura dell’atto impedisce il riconoscimento della prededuzione.


L’attività professionale svolta per l’assistenza in giudizi tributari non può essere automaticamente qualificata come atto di ordinaria amministrazione, essendo necessario accertarne, in concreto, l’idoneità a conservare o a pregiudicare il patrimonio dell’impresa in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori.


In tema di ammissione al passivo, il credito per rivalsa IVA deve ritenersi sorto con l’esecuzione della prestazione professionale, non rilevando ai fini civilistici il momento del pagamento, che ha valenza esclusivamente tributaria ai fini della determinazione del momento impositivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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