Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33113 - pubb. 21/05/2025
Udienza di discussione cd. cartolare e indebita compressione del diritto di difesa
Cassazione civile, sez. III, 04 Marzo 2025, n. 5721. Pres. Frasca. Est. Gianniti.
Udienza di discussione cd. cartolare ex art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. nella l. n. 77 del 2020 - Deposito di memoria diversa dalle mere note scritte - Richiesta di termine per deposito di note difensive - Mancata assegnazione e decisione della controversia - Violazione del contraddittorio - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie
In tema di udienza di discussione cd. cartolare, ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. nella l. n. 77 del 2020, ove il giudice, a fronte dell'irrituale deposito di una memoria diversa dalle note scritte previste dalla citata disposizione, abbia dato corso alla decisione della causa nel merito, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta della controparte di un termine per il deposito di note difensive in replica, si verifica un'indebita compressione del diritto di difesa, che dà luogo ad una violazione del contraddittorio. (Principio affermato in relazione ad un giudizio d'appello in materia locatizia, in seno al quale una delle parti, nel termine ex art. 221, comma 4, citato, aveva depositato, oltre alle note scritte ivi contemplate, una memoria non autorizzata). (massima ufficiale)
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