Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33114 - pubb. 21/05/2025
Opposizione agli atti esecutivi proposta dagli eredi del debitore deceduto avverso il precetto per violazione dell'art. 477, comma 1, c.p.c.
Cassazione civile, sez. III, 07 Dicembre 2024, n. 31436. Pres. De Stefano. Est. Fanticini.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Deduzione della nullità del precetto e del pignoramento per violazione dell'art. 477 c.p.c. - Onere probatorio gravante sul creditore - Fondamento
Nell'opposizione agli atti esecutivi proposta dagli eredi del debitore deceduto avverso il precetto (e il conseguente pignoramento) per mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 477, comma 1, c.p.c., è onere del creditore opposto allegare e dimostrare che la citata disposizione è inapplicabile in ragione della previa notifica degli atti prodromici al de cuius, trattandosi di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, e non è necessario che gli eredi intimati alleghino uno specifico pregiudizio patito, oltre a quello insito nel mancato rispetto del termine. (massima ufficiale)
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