Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33115 - pubb. 21/05/2025

Opposizione allo stato passivo: verifica d’ufficio della tempestività del deposito del ricorso

Cassazione civile, sez. I, 11 Maggio 2025, n. 12515. Pres. Terrusi. Est. D'Aquino.


Opposizione allo stato passivo – Natura impugnatoria – Verifica officiosa della tempestività


Tempestività dell’opposizione – Allegazione sufficiente – Dovere di consultare il fascicolo fallimentare


Cosa giudicata e stabilità del provvedimento – Esigenza pubblicistica prevalente sul contraddittorio



L’opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria e comporta per il giudice il dovere di verificare d’ufficio la tempestività del ricorso, quale condizione di ammissibilità, indipendentemente dalle difese delle parti e dalla contumacia del curatore.

 

 

Se il ricorrente ha allegato in modo chiaro la data della comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo o ha comunque depositato il ricorso entro trenta giorni dal decreto stesso, il giudice non può dichiarare l’inammissibilità per difetto di prova documentale, ma deve accertare la verità dei fatti anche mediante consultazione del fascicolo della procedura.

 

 

La verifica della tempestività dell’opposizione risponde a un’esigenza pubblicistica legata alla certezza del giudicato formale e sostanziale, che prevale sul contraddittorio processuale e impone al giudice un controllo autonomo e doveroso, anche in assenza di eccezioni o contestazioni delle parti.

 

 

La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

Nella opposizione allo stato passivo ai sensi degli artt. 98 e 99 l. fall. (nel testo vigente a seguito delle riforme apportate dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007), il Tribunale ha il potere-dovere di verificare di ufficio la tempestività del deposito del ricorso e, in caso di deposito tardivo, di dichiarare inammissibile l’opposizione; qualora l’opponente abbia chiaramente descritto nel ricorso le ragioni della tempestività (indicando la data della comunicazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo o comunque la data di tale decreto, qualora il ricorso sia stato depositato entro il trentesimo giorno successivo), il Tribunale non può dichiarare inammissibile l’opposizione sulla base del semplice rilievo di carenza di prova documentale della tempestività, ma ha il dovere di verificare in concreto la tempestività o la tardività del deposito del ricorso, anche consultando il fascicolo della procedura fallimentare.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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