Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33117 - pubb. 21/05/2025
Rimessione in termini, impedimento assoluto e censurabilità in Cassazione
Cassazione Sez. Un. Civili, 11 Marzo 2025, n. 6431. Pres. Cassano. Est. Iofrida.
Rimessione in termini - Presupposto - Impedimento assoluto - Accertamento di fatto - Censurabilità per cassazione - Esclusione - Fattispecie
La rimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, che intendeva censurare la valutazione di merito, secondo cui l'omessa indicazione nel provvedimento dell'autorità e del termine di impugnazione non giustificava la rimessione in termini, giacché la qualifica professionale di avvocato del ricorrente escludeva la configurabilità in un errore scusabile). (massima ufficiale)
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