Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33118 - pubb. 21/05/2025
Il Tribunale di Napoli ammette la ristrutturazione ex art. 67 CCII con debiti c.d. promiscui
Tribunale Napoli, 05 Maggio 2025. Est. De Gennaro.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Debiti residui c.d. promiscui - Debiti consumeristici prevalenti rispetto ai debiti d’impresa - Ammissibilità
È ammissibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII qualora nella proposta vengano inseriti debiti di origine imprenditoriale, purché quelli di origine privata siano in percentuale di importo prevalente (in tal senso, Tribunale di Reggio Emilia, 20 ottobre 2022 e 2 febbraio 2023; Tribunale di Grosseto, 22 giugno 2021; Tribunale di Trani, 02 maggio 2023 e 20 aprile 2023; Tribunale Caltanissetta, 1 giugno 2022; Tribunale di Napoli 26 marzo 2021; Tribunale di Spoleto 23 dicembre 2022). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
[Fattispecie in cui il Giudice ha omologato la domanda di ristrutturazione ex art. 67 CCII valutando la debitoria alla stregua del criterio c.d. della prevalenza, in un caso in cui la debitoria complessivamente pari ad euro 360.000,00 circa comprendeva un debito indiretto per fideiussione rilasciata per debiti d’impresa pari ad euro 145.000,00]
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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