Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33119 - pubb. 21/05/2025
Accordo di ristrutturazione e transazione fiscale: inammissibilità della domanda di omologazione proposta prima del decorso del termine di 90 giorni e divieto di deposito di nuove domande dopo la prima udienza della procedura di liquidazione giudiziale
Appello Roma, 12 Marzo 2025. Pres. Saracino. Est. Gelato.
Omologazione dell’accordo con transazione fiscale – Decorrenza del termine di 90 giorni
Accesso agli strumenti di regolazione della crisi – Nuova domanda presentata dopo il decorso del termine per la transazione fiscale ma oltre la prima udienza nella procedura di liquidazione giudiziale – Inammissibilità
La domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale è inammissibile se proposta prima dello spirare del termine di 90 giorni previsto per l’adesione delle Agenzie fiscali alla proposta, atteso che il decorso di tale termine costituisce presupposto logico-giuridico della domanda di omologazione, anche in funzione del contraddittorio e del diritto di difesa dei creditori soggetti a cram down.
È inammissibile, per violazione dell’art. 40, comma 10, CCII, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (nella specie, accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale) presentata dopo il decorso del termine di 90 giorni previsto dall’art. 63, comma 2, CCII, qualora essa sia comunque depositata successivamente alla prima udienza nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il rispetto del termine di cui all’art. 40, comma 10, costituisce condizione di ammissibilità della domanda, indipendentemente dall’effettiva scadenza del termine per l’adesione dell’Erario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Testo Integrale