Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33132 - pubb. 23/05/2025
Responsabilità del notaio per violazione del divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge
Cassazione civile, sez. II, 15 Aprile 2025, n. 9868. Pres. Manna. Est. Cavallino.
Responsabilità disciplinare ex art. 28 della legge notarile - Divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge"- Ricezione di atto suscettibile di sanatoria successivamente all’entrata in vigore dell’art. 29, comma 1-ter, della l. n. 52 del 1985 - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Fondamento
La responsabilità del notaio ex art. 28, comma 1, n. 1 della l. n. 89 del 1913 per il caso di violazione del divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" sussiste pur quando l'atto rogato ed affetto da nullità sia suscettibile di sanatoria, nella specie ex art. 29, comma 1-ter, l. n. 52 del 1985, e ciò in quanto l'illecito disciplinare ha carattere istantaneo e si consuma con la stipula, di modo che la sopravvenuta eliminazione della causa di nullità non incide sul momento consumativo dell'illecito, assumendo rilevanza esclusivamente ai fini della valutazione della gravità della condotta. (massima ufficiale)
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