Deontologia
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33140 - pubb. 24/05/2025
Obblighi deontologici dell'avvocato e comportamenti della vita privata
Cassazione Sez. Un. Civili, 11 Marzo 2025, n. 6439. Pres. Cassano. Est. Iofrida.
Avvocato - Obblighi deontologici ex art. 3, comma 3, della l. n. 274 del 2012 - Comportamenti della vita privata - Rilevanza disciplinare - Configurabilità - Fattispecie
In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, la violazione dell'obbligo deontologico di probità, dignità e decoro, previsto dall'art. 3, comma 3, della l. n. 274 del 2012, anche se relativa a fatti contestati alla stregua del previgente codice deontologico, integra un illecito disciplinare, sia quando l'avvocato agisca in qualità diversa da quella professionale sia, ed a fortiori, nell'esercizio del suo ministero. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la doglianza, con cui l'avvocato incolpato sosteneva che, con la sopravvenienza della nuova legge professionale, dal 3 febbraio 2013 i comportamenti extraprofessionali, anche se penalmente rilevanti, avevano cessato di avere rilievo disciplinare). (massima ufficiale)