Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33142 - pubb. 24/05/2025

Notificazione a cittadino italiano residente in Australia

Cassazione civile, sez. III, 25 Marzo 2025, n. 7886. Pres. Travaglino. Est. Cirillo.


Notificazione a cittadino italiano residente in Australia - Rispetto delle modalità previste dai primi due commi dell'art. 142 c.p.c. - Sufficienza - Fondamento



È valida la notificazione eseguita con le modalità stabilite dai primi due commi dell'art. 142 c.p.c. a cittadino italiano residente in Australia, perché le modalità predette - e in particolare quella, scaturente dall'applicazione del secondo comma del citato art. 142, della consegna al destinatario tramite il servizio consolare (a seguito della consegna dell'atto al PM e del conseguente inoltro, da parte sua, al Ministero degli affari esteri per l'ulteriore corso) - corrispondono, sostanzialmente, alle modalità consentite dall'art. 4 della Convenzione italo-britannica per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale firmata a Londra il 17 dicembre 1930 e ratificata con l. n. 373 del 1932 (dove si prevede che l'atto da notificare può essere consegnato al destinatario, senza l'intervento dell'autorità del paese nel quale la notifica deve effettuarsi, ad opera di un agente diplomatico o consolare dell'altra parte contraente dal cui territorio l'atto proviene) - che ancora oggi regola i rapporti tra Italia e Australia, non avendo quest'ultima aderito alla Convenzione dell'Aja sulla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari - e sono conformi al combinato disposto degli artt. 30 e 75 del d.P.R. n. 200 del 1967, con ciò essendo rispettato, pertanto, anche il disposto del terzo comma dell'art. 142 cit. (massima ufficiale)




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