Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33145 - pubb. 24/05/2025

Nel concordato minore non è sanabile la carenza del difensore

Tribunale Torino, 03 Febbraio 2025. Est. Astuni.


Concordato Minore – Difesa tecnica obbligatoria – Assenza di difensore – Ricorso sottoscritto dal solo debitore – Nullità insanabile



Nel concordato minore manca una disposizione che riconosce la facoltà al debitore di stare in giudizio personalmente con la sola assistenza dell’OCC, senza rappresentanza di difensore, per cui il ricorso sottoscritto personalmente dal debitore appare affetto da nullità assoluta per violazione dell’art. 82 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. 9.7.1993 n. 7569; Cass. 23.7.1997 n. 6894).
Né può ammettersi la sanatoria della nullità per effetto dell’articolo 182 c.p.c., che ammette la regolarizzazione degli atti difettosi, compreso il caso di “mancanza della procura al difensore”, perché nella specie, prima ancora che mancare la procura, manca la stessa figura del difensore tecnico, non potendosi definire tale il Gestore nominato dall’OCC, quand’anche abilitato all’esercizio della professione di avvocato, in ragione della sua necessaria indipendenza rispetto “al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione” (art. 11 D.M. 24.9.2014 n. 202); egualmente non può ammettersi la sanatoria della nullità in base all’art. 125 disp. att. c.p.c. che consente la sanatoria della sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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