Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33152 - pubb. 27/05/2025
L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi spetta all'amministratore in proprio
Cassazione civile, sez. II, 15 Gennaio 2025, n. 1002. Pres. Falaschi. Est. Giannaccari.
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - Art. 63 disp. att. c.c. - Obbligo di comunicazione dei dati relativi ai condomini morosi - Spettanza - In capo all'amministratore in proprio - Fondamento - Violazione - Conseguenze - Responsabilità aquiliana
L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano. (massima ufficiale)
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