Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33168 - pubb. 29/05/2025

Composizione negoziata: continuità diretta e indiretta e misure protettive selettive al fine di evitare reazioni sfavorevoli da parte dei fornitori

Tribunale Monza, 13 Maggio 2025. Est. Longobardi.


Composizione negoziata – Piano misto con continuità diretta e indiretta – Misure protettive selettive – Covid-19 e conflitto russo-ucraino



Con questa interessante decisione, il Tribunale di Monza ha accolto l’istanza presentata da una società operante nella fabbricazione di mobili su misura volta alla conferma di misure protettive ex art. 18 CCII nei confronti di specifici creditori, già richieste in sede di accesso alla composizione negoziata della crisi.


La crisi aziendale è stata ricondotta a una combinazione di fattori endogeni (elevata leva operativa, assenza di controllo di gestione) ed esogeni (emergenza Covid-19, conflitto russo-ucraino, inflazione e aumento dei tassi, comportamenti opportunistici della clientela). La società ha delineato una strategia di risanamento basata su cessione dell’azienda a una Newco, apporto di finanza esterna da parte dei soci (anche attraverso fusione) e liquidazione del residuo attivo.


Il piano prevede un primo momento di continuità diretta (fino a settembre 2025) e un secondo di continuità indiretta mediante cessione aziendale. Le misure protettive richieste hanno carattere selettivo e sono rivolte soltanto a determinati creditori, ritenuti non strategici, al fine di evitare reazioni sfavorevoli da parte dei fornitori fondamentali per la continuità aziendale.


Il parere dell’esperto indipendente ha confermato la coerenza e plausibilità del piano, sottolineando la partecipazione attiva dei principali creditori alle trattative e l’assenza di dissensi formali. Il Tribunale ha accertato che le misure richieste risultano funzionali al risanamento, non arrecano pregiudizio sproporzionato ai creditori e trovano riscontro in indici sufficienti di buona riuscita del percorso negoziale.


Il Tribunale ha pertanto disposto la conferma delle misure protettive per la durata massima di 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell’istanza, escludendo espressamente i diritti dei lavoratori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. L. V.


Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->


Testo Integrale