Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33980 - pubb. 05/12/2025
I Riders sono lavoratori subordinati?
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 31 Ottobre 2025, n. 28772. Pres. Manna. Est. Panariello.
Collaborazioni etero-organizzate – Natura giuridica – Norma di disciplina
Collaborazione – Prestazione personale – Uso di mezzi propri
Collaborazione – Continuità della prestazione – Nozione
Collaborazione – Etero-organizzazione – Piattaforma digitale e gestione algoritmica
L’art. 2 D.Lgs. 81/2015 non istituisce una nuova figura contrattuale intermedia tra lavoro autonomo e subordinato, ma introduce una norma di disciplina che estende le tutele del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione autonomi che presentano i requisiti della personalità, continuità ed etero-organizzazione.
Il carattere personale della prestazione, ai fini dell’art. 2 D.Lgs. 81/2015, non è escluso dal fatto che il collaboratore utilizzi mezzi propri (bicicletta o scooter), ma solo dalla possibilità di avvalersi di propri ausiliari. L’uso del mezzo costituisce un mero strumento dell’attività, non un elemento idoneo a qualificare la prestazione come impersonale.
Il requisito della continuità non coincide con l’obbligo di disponibilità del lavoratore, ma con la stabilità e reiterazione nel tempo della collaborazione, desumibile dalla durata dei contratti e dalla frequenza delle prestazioni. Tale requisito, unitamente alla personalità della prestazione e all’etero-organizzazione, consente l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
L’etero-organizzazione, rilevante ai fini dell’art. 2 D.Lgs. 81/2015, ricorre anche quando il committente, mediante piattaforme digitali o sistemi algoritmici, organizzi unilateralmente tempi, modalità e luoghi della prestazione. Il riferimento legislativo ai “tempi e luoghi di lavoro” ha valore esemplificativo e non limita la nozione di etero-organizzazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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