Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34095 - pubb. 10/01/2026
Ammortamento alla francese, indeterminatezza delle condizioni economiche e applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB
Tribunale Brescia, 03 Dicembre 2025. Est. Busato.
Piano di ammortamento alla francese – Anatocismo – Esclusione
Contratto di mutuo – Regime di capitalizzazione – Indeterminatezza
Piano di ammortamento – Allegazione – Limiti
Art. 117 TUB – Tasso sostitutivo – Applicazione
Ripetizione dell’indebito – Mutuo – Prescrizione
L’utilizzo del piano di ammortamento alla francese sviluppato in regime di capitalizzazione composta non comporta anatocismo, poiché gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale residuo dopo il pagamento della rata precedente.
È nullo il contratto di mutuo, o la clausola sugli interessi, quando dalle pattuizioni contrattuali non sia possibile individuare univocamente il regime di capitalizzazione applicabile e, conseguentemente, l’importo degli interessi dovuti.
L’indeterminatezza delle condizioni economiche non deriva dalla mancata allegazione di un piano di ammortamento completo, ma dall’assenza nel contratto delle condizioni necessarie a consentire lo sviluppo di un unico piano di ammortamento e la predeterminazione degli interessi.
In caso di mancata o incompleta pattuizione delle condizioni economiche del mutuo, trova applicazione il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB, con rideterminazione del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice.
Nel contratto di mutuo il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito decorre dalla scadenza dell’ultima rata, trattandosi di rapporto unitario, e non dalle singole scadenze rateali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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