Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34124 - pubb. 15/01/2026

Tribunale di Parma: ammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato

Tribunale Parma, 21 Novembre 2025. Est. Casalini.


Concordato Minore – Imprenditore individuale cancellato – Art. 33, comma 4, CCII – Residua debitoria “mista” – Ammissibilità



È ammissibile il concordato minore liquidatorio proposto dall’imprenditore individuale cancellatori dal registro imprese, malgrado gran parte dell’indebitamento oggetto della proposta derivi dalla precedente attività imprenditoriale, dovendosi aderire a quel filone giurisprudenziale che fornisce un’interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di cui all’art. 33, comma 4, CCII, come riferito alle sole società e non agli ex imprenditori individuali, pena altrimenti una disparità di trattamento non giustificata ex art. 3 Cost. con il professionista e con le altre figure ex art. 2, lett. c, C.C.I.I. (richiamato dall’art. 74, comma 1, CCII) sussumibili in “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” che possono accedere senza limitazioni di sorta allo strumento.
Infatti, se la ratio dell’esclusione fosse quella dell’inesistenza dell’impresa al momento della richiesta (come indicato a pag. 35 della Relazione Illustrativa al D.Lgs. del 13.9.2024, n. 136) non si capirebbe perché tale limitazione non debba valere anche per il professionista cancellato dal rispettivo albo che, come l’imprenditore, dalla cancellazione non esercita più la propria attività; né si spiegherebbe perché il socio illimitatamente responsabile o il garante “professionale” per debiti d’impresa - amministratore della società o socio maggioritario – possano accedere al concordato (esclusivamente) liquidatorio pur dopo la cancellazione della società per ristrutturare l’esposizione debitoria maturata e l’imprenditore individuale invece no, non sussistendo significative differenze tra tali soggetti.
La disposizione sarebbe inoltre intrinsecamente irragionevole ove interpretata in senso estensivo, dato che vieterebbe a solo tale figura, in presenza di una “debitoria mista”, di ristrutturare il proprio debito in ragione del sopravvenuto sovraindebitamento derivante da pregressi debiti professionali cui se ne aggiungano, in un tempo successivo alla cancellazione, altri di natura consumerista o di nuovo professionale, in caso di inizio di altra attività, costringendolo ad una illogica ed antieconomica “parcellizzazione” delle istanze con moltiplicazione dei giudizi. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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