Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34133 - pubb. 16/01/2026
Tribunale di Parma: ammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato
Tribunale Parma, 21 Novembre 2025. Est. Casalini.
Concordato Minore – Imprenditore individuale cancellato – Ammissibilità – Diritto alla procedura negoziale – Sussistenza
La possibilità introdotta dal “Correttivo-ter” di richiedere la liquidazione controllata con “diritto all’esdebitazione” ai sensi dell’art. 33, comma 1 bis, CCII, non esclude la possibilità per l’imprenditore individuale cancellato di proporre il concordato minore di tipo liquidatorio, malgrado il disposto dell’art. 33, comma 4, CCII, in quanto detto strumento negoziale assegna al debitore un ventaglio di opzioni che la liquidazione non consente, oltre ad una minore durata della “procedura”, alla sola condizione della previa immissione di significative risorse aggiuntive, prevedendo, difatti, proprio l’art. 7 CCII la preferenza generalizzata per la trattazione dello strumento di regolazione alternativo alla liquidazione, sull’ovvio presupposto che quello negoziale sia più vantaggioso per il debitore. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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