Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34134 - pubb. 16/01/2026
Ancora sul rapporto tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente
Tribunale Rimini, 30 Ottobre 2025. Pres. Corvetta. Est. Meneghello.
Esdebitazione dell’Incapiente ex art. 283 CCII - Modifica normativa del “Correttivo-ter” – Ambito di applicazione dell’istituto – Limite di reddito per l’accesso al beneficio – Interpretazione sistematica della soglia di reddito indicata al secondo comma – Valutazione caso per caso – Necessità – Sovrapposizione dei due istituti – Esclusione
La liquidazione controllata e la procedura di esdebitazione dell'incapiente, per il debitore persona fisica non imprenditore, non sono istituti sovrapponibili ma speculari ed alternativi, ancor più in considerazione della modifica dell'art. 283, co. 2, CCI ad opera del c.d. “correttivo ter”, che ha consentito di considerare incapiente, e quindi esdebitabile anche il debitore che usufruisce di una eccedenza di reddito ovverosia colui che presenti, in assenza di altri beni, un reddito annuo calcolato al netto delle spese di produzione e delle necessità di mantenimento familiare. Sicché di fronte ad ipotesi del c.d. “falso incapiente”, il giudice, non fermandosi al dato letterale del secondo comma dell'art. 283 CCII, deve valutare, nella fattispecie concreta, se il debitore sia in grado di offrire qualche utilità, non simbolica, ai propri creditori, tenuto anche conto delle spese e della durata della procedura di riferimento (Trib. Ferrara 10.3.2025). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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