Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34194 - pubb. 29/01/2026
Manutenzione straordinaria dell'edificio ed incarico alla stipula conferito dall'assemblea all'amministratore
Cassazione civile, sez. II, 17 Giugno 2025, n. 16290. Pres., est. Scarpa.
AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE -Manutenzione straordinaria dell'edificio - Contratto di appalto - Incarico alla stipula conferito dall'assemblea all'amministratore - Suoi poteri di rappresentanza e conseguenti responsabilità
In tema di condominio, ove l'assemblea dia incarico all'amministratore di stipulare, in nome e per conto del condominio, un contratto d'appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio, con previsione di un compenso aggiuntivo, i poteri di rappresentanza dello stesso amministratore e le conseguenti responsabilità, ex artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., riguardano l'assunzione della difesa dei comuni interessi dei condomini e, quindi, l'esercizio di tutte le facoltà e l'adempimento di tutti gli obblighi finalizzati a rendere effettiva e completa la tutela degli interessi condominiali nei rapporti con l'appaltatore. (massima ufficiale)
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