Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34209 - pubb. 31/01/2026

Nel concordato semplificato è applicabile l’inibitoria dell’autotutela contrattuale dei creditori prevista dall’art. 94-bis CCII?

Tribunale Isernia, 15 Gennaio 2026. Est. Colaruotolo.


Concordato semplificato – Misure protettive atipiche – Autotutela contrattuale – Inapplicabilità


Concordato semplificato – Procedura autonoma – Limiti all’applicazione analogica


Misure protettive – Divieto di apertura della liquidazione giudiziale – Rigetto


Misure protettive – Durata complessiva – Limiti



Nel concordato semplificato non è applicabile l’inibitoria dell’autotutela contrattuale dei creditori prevista dall’art. 94-bis CCII, trattandosi di norma funzionale alla continuità aziendale e non richiamata dalla disciplina del concordato semplificato, che ha natura liquidatoria.


Il concordato semplificato costituisce procedura autonoma e distinta dal concordato preventivo, sicché i silenzi e le lacune normative non possono essere colmati mediante applicazione diretta delle norme del concordato preventivo, ma solo, ricorrendone i presupposti, in via analogica.


Non è ammissibile una misura protettiva che vieti ai creditori la proposizione della domanda di liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, essendo tale divieto incompatibile con l’art. 24 Cost. e comunque superfluo alla luce degli effetti già prodotti dalle misure protettive tipiche e dalla regola della trattazione prioritaria ex art. 7 CCII.


La durata complessiva delle misure protettive di cui agli artt. 18, 19 e 54 CCII è soggetta ai limiti temporali previsti dal Codice della crisi e dell’insolvenza e deve essere computata tenendo conto anche delle misure già fruite nel corso della composizione negoziata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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