Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34211 - pubb. 31/01/2026

Composizione negoziata: accordo transattivo fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII, controllo giudiziale e valutazione in concreto della convenienza

Tribunale Monza, 31 Dicembre 2025. Est. Giovanetti.


Composizione negoziata – Accordo transattivo fiscale – Art. 23, comma 2-bis, CCII – Controllo giudiziale – Legittimità sostanziale – Attestazione – Convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale



L'accordo con le agenzie fiscali che l’imprenditore può concludere nel corso della composizione negoziata può riguardare anche l'IVA, la quale non rientra tra i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea in senso stretto e può essere oggetto di falcidia e dilazione nell’ambito dell’accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII.


Il controllo del Tribunale sull’accordo transattivo fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII non si limita a un vaglio formale, ma comprende la verifica della regolarità della documentazione, della falcidiabilità dei crediti e dell’idoneità dell’attestazione a supportare un consenso consapevole dell’Amministrazione finanziaria.


L’autorizzazione all’esecuzione dell’accordo presuppone una relazione attestativa coerente e completa, idonea a dimostrare la convenienza della proposta per il creditore pubblico rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.


[Con riferimento alla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, la decisione in esame valorizza quanto affermato nella relazione attestativa ed afferma dunque che il giudizio di convenienza non coincide con una verifica astratta della percentuale di soddisfacimento, ma richiede una comparazione concreta e realistica tra:
– quanto l’Erario può ragionevolmente conseguire in esecuzione dell’accordo transattivo;
– quanto conseguirebbe nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale.


Nel dettaglio, il Tribunale afferma che la convenienza deve essere dimostrata attraverso una stima attendibile del valore di liquidazione giudiziale, la quale deve tener conto di tutti i fattori effettivamente incidenti sul realizzo, e in particolare:
– del valore effettivo dell’attivo liquidabile in sede di liquidazione giudiziale, inclusa la valutazione dell’eventuale avviamento;
– dei tempi di realizzo e dei costi della procedura, che incidono significativamente sulla capienza finale;
– della assenza o scarsa fruttuosità di azioni revocatorie o risarcitorie utilmente esperibili;
– del grado di soddisfacimento prevedibile per il credito IVA in sede concorsuale, avuto riguardo al rango e alla massa passiva complessiva.


Il Tribunale precisa che la relazione attestativa deve:
– ricostruire in modo analitico lo scenario liquidatorio;
– dimostrare che, anche considerando il privilegio IVA, il soddisfacimento in liquidazione giudiziale sarebbe inferiore o comunque non migliore rispetto a quello offerto dall’accordo;
– escludere che vi siano margini concreti di recupero ulteriore attraverso azioni tipiche della liquidazione.
Solo a fronte di una simile ricostruzione, il Tribunale ritiene che il consenso dell’Agenzia delle Entrate sia razionale e informato, e quindi che la proposta sia conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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