Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34230 - pubb. 05/02/2026

Concordato semplificato – Utilità per ciascun creditore e rapidità della procedura

Cassazione civile, sez. I, 12 Gennaio 2026, n. 624. Pres. Terrusi. Est. Amatore.


Concordato semplificato – Utilità – Creditori chirografari – Rapidità della procedura


Art. 25-sexies CCII – Interpretazione – Doppio requisito


Concordato semplificato – Natura liquidatoria – Assenza di continuità


Fattibilità del piano – Realizzi incerti – Omologazione



Nel concordato semplificato, l’utilità per i creditori, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla sola risoluzione della crisi nel minor tempo possibile, non integrando la maggiore rapidità della procedura alcun vantaggio per i creditori chirografari privi di soddisfazione.


Il requisito dell’utilità per ciascun creditore previsto dall’art. 25-sexies, comma 5, CCII è autonomo e ulteriore rispetto alla verifica della non inferiorità del trattamento dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.


La natura esclusivamente liquidatoria del concordato semplificato esclude la configurabilità, per i creditori insoddisfatti, di un interesse futuro connesso alla prosecuzione dell’attività d’impresa.


Difetta il requisito della fattibilità del piano di concordato semplificato quando la realizzazione dell’attivo risulti solo parzialmente garantita e fondata su impegni non vincolanti o su realizzi meramente eventuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->


Testo Integrale