Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34232 - pubb. 05/02/2026

Compenso dell'avvocato: controversia di particolare complessità e motivazione apparente

Cassazione civile, sez. I, 20 Gennaio 2026, n. 1138. Pres. Pazzi. Est. D'Aquino.


Motivazione – Liquidazione dei compensi – Minimo costituzionale


Privilegio professionale – Avvocato – Attività giudiziale – Spese professionali – Rimborso forfetario



È affetta da nullità per motivazione apparente la decisione che, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, qualifica una controversia come di particolare complessità senza indicare gli atti o gli elementi concreti dai quali tale valutazione è stata desunta.


Il privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751-bis, n. 2, c.c., spettante all’avvocato per l’attività giudiziale, è limitato alle voci qualificabili come compenso professionale.


Le spese sostenute dall’avvocato, ivi comprese le spese di trasferta, non sono riconducibili alla nozione di compenso professionale e, pertanto, non sono assistite dal privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c.


Il rimborso forfetario delle spese generali previsto dall’art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, pur essendo commisurato in percentuale al compenso, costituisce una voce di spesa e non è assimilabile al compenso professionale, con conseguente esclusione dal privilegio ex art. 2751-bis c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




Testo Integrale